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L’utilizzo di richiami vivi per la caccia è previsto dalla legge 157/92 che ammette la detenzione e l’utilizzo ai fini di uccellagione di esemplari detenuti in cattività. L’utilizzo dei richiami vivi è regolamentata diversamente da regione a regione. La legge prevede la cattura, mediante impianti autorizzati e gestiti dalle provincie, solo di sette specie di volatili appartenenti a quelle considerate cacciabili, che sono: il Merlo, il Cesena, l’Allodola, il Tordo Bottaccio, il Trodo Sassello, il Colombaccio e la Pavoncella. La cattura e la detenzioni di altre specie sono severamente vietate dalla legge e i trasgressori sono puniti con una denuncia penale e con salatissime sanzioni pecuniarie. Spesso nelle reti degli impianti restano impigliati anche uccelli appartenenti a specie protette che dovrebbero essere subito liberati, ma, che purtroppo nella maggior parte dei casi vanno ad alimentare il fiorente mercato del commercio illegale di uccelli. L’utilizzo di richiami vivi per la caccia è fortemente contrastata da parte degli animalisti che denunciano le condizioni, spesso, disumane in cui sono detenuti gli esemplari da richiamo. Questi uccelli sono detenuti in piccole gabbie e mantenuti al buio per tutta l’estate per farli cantare poi in autunno quando si apre la stagione della caccia. Queste pratiche sono considerate legali poiché previste dalla legge che regolamenta l’uso di questo tipo di richiami. E’ illegale e severamente punita, invece, un’altra pratica – purtroppo ancora molto diffusa – che consiste nell’accecare gli uccelli per farli cantare tutto l’anno. La legge, infatti, proibisce di far uso di uccelli da richiamo resi ciechi o mutilati. Secondo la legge, infine, gli uccelli da richiamo devono essere in possesso dell’anello inamovibile apposto negli impianti di cattura provinciali o rilasciato dal Foi.
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I richiami sonori sono particolari apparecchi acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico che riproducono i versi di determinate specie di uccelli. L’utilizzo di questi richiami per scopi venatori è severamente vietato dalla legge. Possono essere utilizzati solo per scopi amatoriali e per il birdwatching. Anche la loro detenzione sul luogo di caccia viene punito dalla legge. I richiami sonori possono essere sia meccanici che elettrici. Quelli meccanici funzionano soffiandoci dentro come se si trattasse di un comune fischietto, mentre, quelli elettrici hanno al loro interno dei nastri su cui sono incisi i versi degli uccelli che vengono riprodotti a ciclo continuo. Questi richiami vengono solitamente nascosti nel sottosuolo o tra la vegetazione dove vengono lasciati accesi per tutta la notte al fine di rendere più semplice il compito dei bracconieri che all’alba si recano a caccia. L’articolo 21 della legge sulla caccia vieta l’utilizzo di qualsiasi richiamo acustico e prevede delle sanzioni penali per chi li utilizza per la caccia. La legge però non specifica cosa occorre fare per chi utilizza tali richiami per scopi diversi e quindi neanche a livello regionale esistono norme specifiche o sanzioni per chi è trovato in possesso di tali richiami al di fuori del periodo della caccia.
Ci sono, infine, i richiami inerti che sono per lo più richiami visivi. Si tratta, infatti, di riproduzioni molto fedeli dell’uccello che si intende cacciare (per lo più uccelli acquatici) che vengono sparpagliati nel luogo prescelto per la caccia come esca per gli uccelli veri. A volte per potenziare questi richiami vengono utilizzati in contemporanea richiami elettromagnetici per riprodurre il verso dell’animale. Si tratta di una pratica considerata illegale.
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