Nuova sentenza della cassazione

La sentenza della giustizia

Nuova sentenza della Cassazione n.45230/14 del 3 novembre 2014, contro i padroni maleducati di cani. Finalmente era ora che ci fosse un’adeguata e giusta legge che punisse in maniera adeguata, non assolutamente l’incolpevole amico fedelissimo di noi tutti, l’amato cane, ma il suo proprietario. Quante volte sarà capitato a tutti noi di dover camminare a zig zag su dei marciapiedi per evitare profumati e imbarazzanti bisognini dei nostri amici e fedeli cagnolini, credo e non temo smentite che almeno una volta le nostre scarpe, magari da poco acquistate abbiano avuto la triste e imprevedibile avventura di aver messo "suola" su un dolce escremento canino (ma a volte non solo), la prima cosa allora che abbiamo fatto è stata quella d’imprecare contro gli incolpevoli e fedelissimi amici dell’uomo, i cani.

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Chi è il colpevole?

cane Siamo certi che la colpa è da addebitare esclusivamente a loro e non ai loro proprietari? Certamente no, infatti, il cane come detto in precedenza, non fa altro che seguire fedelmente il suo "padrone", ovviamente se lo stesso si ferma e lo abitua a compiere i suoi bisognini sul marciapiede, o in posti dove facilmente si avverte il non simpatico profumino, ovviamente la colpa non è del povero cane ma unicamente del suo poco educato proprietario. Da pochi giorni, infatti, ha fatto notizia una sentenza della cassazione, con precisione la n. " 45230/14 del 3 novembre 2014", che recita testualmente, "se gli escrementi del cane emanano uno sgradevole odore, il padrone compie reato". Questa sentenza della Cassazione, era cosa da fare già da qualche tempo, infatti, in tutti gli altri paesi facenti parte della CEE, queste regole o norme di legge sono applicate da tempo, anche se, in tutta sincerità negli altri paesi il rispetto sai per gli animali e per il prossimo è completamente diverso da quello nel nostro paese.

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    Nuova sentenza della cassazione: Come procedere

    cane1 Quindi se ci troviamo nella condizione in cui il nostro vicino di casa, lascia fare i propri bisognini al proprio cane o in spazi o aree condominiali, che non ha la buona abitudine di raccogliere con apposita palettina, grazie appunto a questa sentenza della Cassazione possiamo far intervenire l’Asl locale al fine di far certificare, lo stato non igienico dell’area stessa. Una volta accertata l’infrazione da parte dell’Asl, con il certificato che ci verrà rilasciato dalla stessa, potremo recarci dai carabinieri e sporgere regolare querela in base all’art.674 del Codice di procedura Penale . Questa sentenza della Cassazione, giunge ad hoc dopo la giusta condanna di un proprietario di cani che per sua noncuranza non aveva provveduto a ripulire gli spazi dove erano custoditi i cani, creando un profondo degrado di tutta l’area circostante.



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